giovedì 15 dicembre 2011

L'accesso alla rete internet per fini personali da parte di un pubblico ufficiale integra il reato di peculato ex art. 314, c.p.?

Il delitto di peculato punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che intenda appropriarsi di somme di denaro o cose mobili di cui abbia la detenzione o la disponibilità in ragione dell'ufficio.
Il quesito impone di esaminare l’elemento oggettivo del reato soffermandosi, in particolare, da una parte, sull’elemento materiale del reato, dall’altra, sugli interessi tutelati dal delitto di peculato.
Nell'oggetto materiale possono rientrare anche beni che non presentano una connotazione propriamente materiale come, ad esempio, le cosiddette energie. Secondo tale definizione è possibile, dunque, collocare tra gli elementi materiali del reato anche la connessione telefonica.
Quanto ai beni tutelati dalla norma in commento, l’art. 314, comma primo, c.p., mira, da un lato, alla tutela dei principi di legalità e buon andamento della pubblica amministrazione e, dall’altro, si pone a protezione dell’integrità del patrimonio della stessa pubblica amministrazione.
Trattasi, pertanto, di una reato a natura plurioffensiva.
Tuttavia, anche a voler considerare la fattispecie in commento come plurioffensiva resta, comunque, da rimarcare, secondo un orientamento di recente applicazione, che l’interesse prevalente tutelato dal reato di peculato è quello di patrimonio della pubblica amministrazione.
Pertanto, sebbene il peculato rappresenti una fattispecie autonoma di appropriazione indebita, posta a tutela del dovere di fedeltà, è indispensabile, ai fini della tipicità stessa del fatto, che la cosa su cui si estrinseca la condotta abbia una sostanza economica almeno astrattamente individuabile e valutabile, venendo meno altrimenti l’oggetto materiale della condotta.
Tale principio, va poi integrato dal criterio di offensività in concreto della condotta incriminata, sancito dall’art. 49, secondo comma, c.p., secondo cui, in mancanza di un’effettiva capacità lesiva della condotta, la fattispecie in concreto realizzata dall’agente non potrà essere punibile.
Riportando tale principio al caso di utilizzo di servizi internet, rileva, dunque, se la connessione sia o meno costante da parte dell'ente e se tale connessione richieda ogni volta l'effettuazione di una chiamata telefonica .
Più precisamente, il caso di specie richiede di distinguere tra una connessione ad internet  cosiddetta a costo fisso, ovverosia con accesso costante al web con tariffa forfettaria ed una che, invece, consente l’accesso alla rete internet solo di volta in volta e previo contatto telefonico ed al costo di quest'ultimo.
Infatti, solo in quest’ultimo caso l'utilizzatore abusivo si appropria, oltre che dell'energia elettrica consumata con l'accensione dell'apparecchio – di per sé non apprezzabile - delle energie appartenenti all'ente sotto forma di telefonate di volta in volta eseguite per la navigazione in internet per finalità estranee alla pubblica funzione così configurandosi l'appropriazione di cosa mobile e con essa il danno all’ente pubblico.
Tale tesi è supportata in ultimo da Cass. Pen.15 aprile 2008 n. 20236 e Cass. Pen. 19 ottobre 2010 n. 41709.
Nel caso di specie, dunque, l’agente non si appropria di alcun bene mobile poiché la connessione ad internet cosiddetta flat non richiede, quindi, le singole telefonate per ogni collegamento al web al di fuori dell'interesse della pubblica amministrazione e, pertanto, non è rilevabile alcuna appropriazione di cose di proprietà dell'ente.
Va altresì precisato che, in tal caso, potrà escludersi anche il delitto di abuso di ufficio, tenuto conto dell'assenza di un vantaggio patrimoniale di alcun tipo a favore dell'agente e, di converso, di un danno per l'ente.
Dovrà, dunque, concludersi, secondo tale indirizzo interpretativo, che in un ipotetico giudizio penale, il pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio dovrà essere mandato assolto perchè il fatto non sussiste, ove l'agente abbia utilizzato una connessione ad internet a costo fisso.

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