venerdì 9 dicembre 2011

La Corte di Cassazione ritorna sul tema della responsabilità da contatto sociale

Come noto, trattasi di una ipotesi di responsabilità elaborata dalla dottrina ed applicata in diverse occasioni dalla giurisprudenza che la connota quale responsabilità da inadempimento senza obblighi di prestazione contrattualmente assunti, in fattispecie di danno dall’incerto inquadramento sistematico.
Assumono infatti rilevanza situazioni di fatto da cui possono sorgere obbligazioni e conseguenti responsabilità di natura contrattuale. Fonte della prestazione risarcitoria, pertanto, non è né la violazione del principio del neminem ledere, né l'inadempimento della prestazione contrattualmente assunta, ma la lesione di obblighi di protezione, di comportamento, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi esposti a pericolo in occasione del contatto stesso. Il rapporto che scaturisce dal "contatto" è ricondotto allo schema della obbligazione da contratto.
Tali principi sono stati, da ultimo, riproposti dalla giurisprudenza (Cass. 21/7/2011 n. 15992) anche in relazione alla relazione tra il lavoratore e l’ex datore di lavoro, proprio con riferimento alle informazioni inesatte che il secondo possa fornire al primo.
È stata evidenziata la particolare funzione qualificata svolta dal datore di lavoro, naturalmente riferibile ai propri dipendenti e non alla generalità, rispetto a informazioni in suo possesso attinenti al rapporto di lavoro che non sia più attuale. L'obbligo di comportamento, infatti, trova il proprio fondamento nel pregresso rapporto contrattuale ed è a tutela dell'affidamento che l'ex dipendente ripone nell'ex datore di lavoro, quale detentore qualificato delle informazioni relative ad un rapporto contrattuale ormai concluso, in un contesto che ha sullo sfondo la tutela costituzionale apprestata al lavoro. Conseguentemente, diviene ravvisabile in capo all’ex datore di lavoro la responsabilità da contatto, con il conseguente regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c.
In specie, quindi, l’erroneità della sentenza impugnata consiste proprio nel non aver valutato correttamente il fondamento della responsabilità contrattuale nella situazione da “contatto sociale” che si è instaurata tra l'ente ex datore di lavoro e l'ex dipendente in ragione del pregresso rapporto di lavoro.

(Cass. 21/7/2011 n. 15992 in Foro It. 2011, I, 2636 ss)

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