venerdì 9 dicembre 2011

Il contratto di parcheggio e obblighi a carico del gestore (Cass. SU 14319/11)

La sentenza in commento affronta il tema del contratto di parcheggio e dei conseguenti obblighi a carico del gestore.
Come noto, il contratto di parcheggio viene considerato un contratto atipico riconducibile allo schema del contratto di deposito di cui all'articolo1766 c.c..
Tuttavia, è discusso se il rimando alla disciplina del contratto di parcheggio debba considerarsi integrale e se, di conseguenza, discenda sempre a carico del gestore l'obbligo di custodia imposto dall’art. 1766 c.c. a carico depositario; sul punto si riscontra infatti un contrasto di giurisprudenza.
L’ampio dibattito che si è creato ha dato vita a due indirizzi interpretativi contrapposti.
Un primo orientamento ritiene che l'obbligo di custodia costituisca un elemento essenziale del contratto di parcheggio, anche indipendentemente dalla materiale consegna del veicolo ad un addetto.
Nel caso di specie, l'esistenza di recinzione e di altri strumenti di regolazione degli accessi (parcheggio meccanizzato) costituisce l'offerta di una prestazione che induce il depositante a ritenere compresa la custodia.
Le eventuali limitazioni della relativa responsabilità indicate nelle condizioni generali di contratto ovvero in cartelli esposti al pubblico non avrebbero secondo tale impostazione alcun rilievo, in quanto pattuizioni vessatorie inefficaci in difetto di specifica approvazione (in tal senso si vedano Cass. n. 1957/09, Cass. n. 5837/07, Cass. n. 3863/04).
Diverso iter argomentativo viene sviluppato da un opposto orientamento, secondo il quale si deve distinguere tra contratto di parcheggio senza custodia e con custodia.
Solo nel caso di custodia sarebbe, infatti, applicabile la disciplina del deposito e la conseguente responsabilità di custodia. Il parcheggio con custodia si realizzerebbe solo quando l'affidamento del veicolo costituisce il primario interesse della parte, non rilevando a tal fine la sola esistenza di sistemi automatizzati e di recinzione, ovvero l'obbligo di pagamento, elementi questi relativi unicamente all'organizzazione della sosta.
Ne consegue che l'avviso esplicito (tramite cartelli ben visibili anche prima dell'ingresso nell'area) che la prestazione non comprende la custodia non integra, poi, una pattuizione vessatoria da approvare specificamente, ma costituisce una qualificazione contrattuale dell’offerta di servizio che viene evidentemente accettata dalla parte la quale decide di parcheggiare il proprio mezzo nell'area di sosta.
Conseguentemente, é da escludere, secondo tale orientamento fatto proprio di recente anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la responsabilità del gestore di un parcheggio senza custodia per il furto di un veicolo ivi parcheggiato (si veda: Cass. SU 28.6.2011, n. 14319/11; Cass. n. 6169/09).

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