martedì 20 dicembre 2011

Il Prefetto non ha il potere di autorizzare il controllo di velocità con strumenti elettronici su tratti stradali diversi da quelli previsti dalla legge.

La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia, ha sancito l’impossibilità per il Prefetto di autorizzare il controllo remoto della velocità su tratti stradali diversi da quelli indicati nella Legge 168/02, ovvero facendo riferimento a criteri diversi da quelli previsti dall’art. 2, comma terzo, codice della strada.
Per comprendere le ragioni della decisione, occorre ripercorrere brevemente l’iter logico argomentativo seguito dalla Suprema Corte.
Il quarto comma dell’art. 4 della legge 1 agosto 2002, n. 168 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), prevede che il principio di immediata contestazione possa subire una deroga ogni qualvolta per rilevare le violazioni del Codice della Strada gli organi di polizia stradale si avvalgano di mezzi tecnici o dispositivi elettronici preposti al controllo del traffico (“Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi e' l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”).
Tuttavia, un corretto inquadramento della norma impone una lettura coordinata del quarto comma con la disposizione che, invece, figura al primo comma dello stesso articolo.
Un esame disgiunto delle predette disposizioni, infatti, finirebbe per esporre l’interprete al rischio, concreto e inevitabile, di assegnare alla norma un significato in conflitto con la complessiva ratio legis in essa sottesa.
Il primo comma dell’articolo 4 circoscrive chiaramente l’ambito applicativo della norma alle sole autostrade e strade extraurbane laddove viene stabilito che “Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresi' utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”.
Le strade di cui alle lettere C e D sono meglio identificate all’art. 2, comma 3, ove per:
a)     Strada Extraurbana Secondaria si intende una strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine (lett. C);
b)     Strada Urbana di Scorrimento si intende una strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate (lett. D).
L’art. 2, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Codice della Strada) prevede inoltre che “le strade urbane di cui alle lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell’interno dei centri abitatati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.
L’art. 3, comma 1, punto 8, dello stesso decreto, chiarisce, infine, che per centro abitato deve intendersi “l’insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
Ebbene, in applicazione delle norme in commento, è possibile affermare che le strade di tipo comunale, che si trovano all’interno di un centro abitato essendo costeggiate in entrambi i lati da case ed altri edifici, sarebbero escluse dalle disposizioni dianzi citate.
Le strade comunali vanno, infatti, collocate tra le strade urbane di cui al comma 2 lettere D, E ed F dell’art. 2 del Codice della Strada.
In particolare, ove tali strade non siano munite di carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, esse vanno altresì escluse dalla disposizione contenuta nella lettera D, dell’art. 2, relativa alle strade urbane di scorrimento.
In altri termini, le strade urbane che presentano le caratteristiche indicate nelle lettere E ed F dell’art. 2, codice della Strada, non rientrano nelle ipotesi previste dell’articolo 4, primo comma legge 1 agosto 2002, n. 168.
Di conseguenza, riferisce la Suprema Corte, la deroga al principio di immediata contestazione sancito all’art. 200 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) non può valere nell’ipotesi in cui la trasgressione avvenga in un centro urbano, al di là e indipendentemente dal fatto che la polizia municipale abbia provveduto ad installare apparecchi di rilevamento elettronico.
Le trasgressioni del Codice della Strada commesse in una strada urbana, benché siano accertate con l’ausilio di mezzi tecnici di controllo, richiedono, dunque, l’immediata contestazione da parte degli organi di polizia.
A sostegno di tale ragionamento, la Suprema Corte ha avuto modo di osservare che “Il prefetto ha ampia discrezionalità nel valutare gli indici che gli consentono di includere un tratto di strada tra quelle adatte al controllo remoto dell'eccesso di velocità ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 121 del 2002, conv. nella l. n. 168 del 2002. Tuttavia, egli non può autorizzare tratti stradali diversi da quelli previsti dalla legge. La possibilità da parte del Prefetto di inserire nell'apposito elenco una strada urbana è condizionata, quindi, alla verifica della presenza delle caratteristiche indicate dall'art. 2 c. strad., senza le quali la strada non può essere classificata come strada urbana di scorrimento.” (Cass. civ., n. 11/3701).
La Corte di Cassazione, dunque, è intervenuta stabilendo che la norma esclude si possano classificare come strade adatte all’utilizzo di sistemi elettronici di rilevamento remoto della velocità quelle che non presentino tutti i requisiti indicati come minimi dalla normativa. Nel caso delle strade urbane, gli autovelox per la rilevazione della velocità a distanza senza obbligo di contestazione immediata ai sensi della legge 168/2002, possono essere posizionati solo su strade urbane di scorrimento.

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