In tema di false comunicazioni sociali in danno di società, soci o creditori, si riporta un’interessante pronuncia della Corte Suprema di Cassazione chiamata a decidere sulla legittimità a proporre querela da parte del socio di minoranza di società non quotata.
Va premesso, in proposito, che il reato previsto dall’art. 2622 c.c., ove riguardi una società non quotata, è perseguibile a querela della persona offesa che va individuata in colui che ha sofferto un danno patrimoniale a causa dell’illecito commesso.
La norma mira alla tutela del patrimonio della società, stabilendo il diritto a favore dei soci e creditori a ricevere informazioni vere, affidabili e trasparenti.
Partendo da tali presupposti, a parere della Cassazione la norma afferma, dunque, il principio secondo cui il controllo del socio, anche di minoranza, sullo svolgimento degli affari sociali - inclusa l’azione di responsabilità degli amministratori ex art. 2476 c.c. - non può che essere attuato attraverso la veridicità delle comunicazioni sociali. (Cass. pen. n. 36924/11).
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