venerdì 9 dicembre 2011

D.M. 6.12.2011 Esame Avvocato sessione scritta 2011

Per tutti coloro che si accingono a sostenere l’Esame di Stato per la professione forense Vi trasmetto gli abbinamenti delle Corti di Appello a seguito del d.m. 6.12.2011
D.M. 6 dicembre 2011
Corte di Appello di Trento: correzione presso Corte di Appello di Caltanissetta
Corte di Appello di Caltanissetta: correzione presso Corte di Appello di Trento
Corte di Appello di Campobasso: correzione presso Corte di Appello di Messina
Corte di Appello di Perugia: correzione presso Corte di Appello di Potenza
Corte di Appello di Trieste: correzione presso Corte di Appello di Campobasso
Corte di Appello di Messina: correzione presso Corte di Appello di Trieste
Corte di Appello di Potenza: correzione presso Corte di Appello di Perugia
Corte di Appello di Reggio Calabria: correzione presso Corte di Appello di Brescia
Corte di Appello di Cagliari: correzione presso Corte di Appello di Genova
Corte di Appello di Brescia: correzione presso Corte di Appello di Cagliari
Corte di Appello di Genova: correzione presso Corte di Appello di Reggio Calabria
Corte di Appello di Ancona: correzione presso Corte di Appello di Aquila
Corte di Appello di l’Aquila: correzione presso Corte di Appello di Ancona
Corte di Appello di Torino: correzione presso Corte di Appello di Venezia
Corte di Appello di Venezia: correzione presso Corte di Appello di Torino
Corte di Appello di Lecce: correzione presso Corte di Appello di Salerno
Corte di Appello di Palermo: correzione presso Corte di Appello di Lecce
Corte di Appello di Salerno: correzione presso Corte di Appello di Catania
Corte di Appello di Catania: correzione presso Corte di Appello di Palermo
Corte di Appello di Bologna: correzione presso Corte di Appello di Bari
Corte di Appello di Bari: correzione presso Corte di Appello di Firenze
Corte di Appello di Catanzaro: correzione presso Corte di Appello di Bologna
Corte di Appello di Firenze: correzione presso Corte di Appello di Catanzaro
Corte di Appello di Milano: correzione presso Corte di Appello di Roma
Corte di Appello di Roma: correzione presso Corte di Appello di Napoli
Corte di Appello di Napoli: correzione presso Corte di Appello di Milano

Il contratto di parcheggio e obblighi a carico del gestore (Cass. SU 14319/11)

La sentenza in commento affronta il tema del contratto di parcheggio e dei conseguenti obblighi a carico del gestore.
Come noto, il contratto di parcheggio viene considerato un contratto atipico riconducibile allo schema del contratto di deposito di cui all'articolo1766 c.c..
Tuttavia, è discusso se il rimando alla disciplina del contratto di parcheggio debba considerarsi integrale e se, di conseguenza, discenda sempre a carico del gestore l'obbligo di custodia imposto dall’art. 1766 c.c. a carico depositario; sul punto si riscontra infatti un contrasto di giurisprudenza.
L’ampio dibattito che si è creato ha dato vita a due indirizzi interpretativi contrapposti.
Un primo orientamento ritiene che l'obbligo di custodia costituisca un elemento essenziale del contratto di parcheggio, anche indipendentemente dalla materiale consegna del veicolo ad un addetto.
Nel caso di specie, l'esistenza di recinzione e di altri strumenti di regolazione degli accessi (parcheggio meccanizzato) costituisce l'offerta di una prestazione che induce il depositante a ritenere compresa la custodia.
Le eventuali limitazioni della relativa responsabilità indicate nelle condizioni generali di contratto ovvero in cartelli esposti al pubblico non avrebbero secondo tale impostazione alcun rilievo, in quanto pattuizioni vessatorie inefficaci in difetto di specifica approvazione (in tal senso si vedano Cass. n. 1957/09, Cass. n. 5837/07, Cass. n. 3863/04).
Diverso iter argomentativo viene sviluppato da un opposto orientamento, secondo il quale si deve distinguere tra contratto di parcheggio senza custodia e con custodia.
Solo nel caso di custodia sarebbe, infatti, applicabile la disciplina del deposito e la conseguente responsabilità di custodia. Il parcheggio con custodia si realizzerebbe solo quando l'affidamento del veicolo costituisce il primario interesse della parte, non rilevando a tal fine la sola esistenza di sistemi automatizzati e di recinzione, ovvero l'obbligo di pagamento, elementi questi relativi unicamente all'organizzazione della sosta.
Ne consegue che l'avviso esplicito (tramite cartelli ben visibili anche prima dell'ingresso nell'area) che la prestazione non comprende la custodia non integra, poi, una pattuizione vessatoria da approvare specificamente, ma costituisce una qualificazione contrattuale dell’offerta di servizio che viene evidentemente accettata dalla parte la quale decide di parcheggiare il proprio mezzo nell'area di sosta.
Conseguentemente, é da escludere, secondo tale orientamento fatto proprio di recente anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la responsabilità del gestore di un parcheggio senza custodia per il furto di un veicolo ivi parcheggiato (si veda: Cass. SU 28.6.2011, n. 14319/11; Cass. n. 6169/09).

Il delitto di ricettazione: dolo diretto o eventuale. Implicazioni con il reato contravvenzionale di acquisto di cose di sospetta provenienza.

La Suprema Corte a Sezioni Unite affronta la questione in tema di qualificazione dell'elemento soggetivo richiesto ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione.
Come noto, il quesito è stato per lungo tempo oggetto di ampio dibattito tra gli interpreti del diritto, dando vita a due distinti e contrapposti orientamenti giurisprudenziali.
Un primo indirizzo interpretativo poneva l'attenzione sulla natura oggettiva del reato, che richiede l'esistenza di un reato anteriore, unita al fatto che la provenienza illecita delle cose acquistate o ricevute dall'agente fosse a quest'ultimo nota.
Dunque, perché si potesse ritenere configurato il reato in commento, occorreva che l'autore del delitto avesse la piena consapevolezza (si parla di certezza) della provenienza delittuosa dell'oggetto materiale del reato.
L'orientamento qui espresso forniva, dunque, un'interpretazione restrittiva del reato di ricettazione, che poteva configurarsi solo in presenza di uno stato psichico dell'agente riconducibile alla forma del dolo diretto (ex multis: Cass. pen. 84/9042).
Ne conseguiva, in applicazione di tale tesi, che ove non venisse accertato che l'agente avesse ricevuto, acquistato od occultato le cose o il denaro con la consapevolezza della loro provenienza delittuosa, si sarebbe eventualmente potuto configurare il reato meno grave di acquisto di cose di sospetta provenienza, rispetto al quale è sufficiente che l'agente abbia un atteggiamento psicologico di disattenzione, di noncuranza o di mero disinteresse.
Nondimeno, come si è già anticipato, all'orientamento appena espresso se ne contrappone un altro che di recente è stato altresì accolto dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la nota sentenza 10/12433.
La sentenza in commento, che pare porre fine al contrasto giurisrpudenziale, sancisce la compatibilità del dolo eventuale con il reato di ricettazione.
Senza soffermarsi sulla nozione di dolo eventuale, non essendo questa la sede, il ragionamento della Suprema Corte parte dal presupposto secondo cui, nel delitto di ricettazione, il dolo enventuale è ravvisabile quando l'agente, rappresentandosi l'eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe comunque agito diversamente anche se di tale provenienza ne avesse avuto la certezza.
In questo caso, quindi, il dolo eventuale riguarderebbe non la verificazione dell'evento, bensì il presupposto della condotta (delitto antecedente e provenienza delittuosa delle cose),sicché l'agente deve essersi rappresentato la possibilità dell'esistenza del presupposto e, ciò nonostante, ne accetta il rischio.
Il principio espresso dalle Sezioni Unite comporta un allargamento del campo di applicazione del delitto di ricettazione a discapito del reato contravvenzionale di cui all'art. 712 c.p..
Applicando il criterio del dolo eventuale alla ricettazione, infatti, l'atteggiamento psicologico richiesto all'agente, si colloca su un gradino immediatamente inferiore di quello dell'assoluta certezza, "configurandosi in termini di rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto". (Corte di Cassazione Sez. Un. 3.3.2010, n. 12433).

La Corte di Cassazione ritorna sul tema della responsabilità da contatto sociale

Come noto, trattasi di una ipotesi di responsabilità elaborata dalla dottrina ed applicata in diverse occasioni dalla giurisprudenza che la connota quale responsabilità da inadempimento senza obblighi di prestazione contrattualmente assunti, in fattispecie di danno dall’incerto inquadramento sistematico.
Assumono infatti rilevanza situazioni di fatto da cui possono sorgere obbligazioni e conseguenti responsabilità di natura contrattuale. Fonte della prestazione risarcitoria, pertanto, non è né la violazione del principio del neminem ledere, né l'inadempimento della prestazione contrattualmente assunta, ma la lesione di obblighi di protezione, di comportamento, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi esposti a pericolo in occasione del contatto stesso. Il rapporto che scaturisce dal "contatto" è ricondotto allo schema della obbligazione da contratto.
Tali principi sono stati, da ultimo, riproposti dalla giurisprudenza (Cass. 21/7/2011 n. 15992) anche in relazione alla relazione tra il lavoratore e l’ex datore di lavoro, proprio con riferimento alle informazioni inesatte che il secondo possa fornire al primo.
È stata evidenziata la particolare funzione qualificata svolta dal datore di lavoro, naturalmente riferibile ai propri dipendenti e non alla generalità, rispetto a informazioni in suo possesso attinenti al rapporto di lavoro che non sia più attuale. L'obbligo di comportamento, infatti, trova il proprio fondamento nel pregresso rapporto contrattuale ed è a tutela dell'affidamento che l'ex dipendente ripone nell'ex datore di lavoro, quale detentore qualificato delle informazioni relative ad un rapporto contrattuale ormai concluso, in un contesto che ha sullo sfondo la tutela costituzionale apprestata al lavoro. Conseguentemente, diviene ravvisabile in capo all’ex datore di lavoro la responsabilità da contatto, con il conseguente regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c.
In specie, quindi, l’erroneità della sentenza impugnata consiste proprio nel non aver valutato correttamente il fondamento della responsabilità contrattuale nella situazione da “contatto sociale” che si è instaurata tra l'ente ex datore di lavoro e l'ex dipendente in ragione del pregresso rapporto di lavoro.

(Cass. 21/7/2011 n. 15992 in Foro It. 2011, I, 2636 ss)